BACENO-2-11-2023-- L'Associazione Comitato Tutela Devero espone le ragioni che hanno portato al contestato ricorso al Tar contro le opere di adeguamento del sentiero del Grande est e la successiva chiusura con un'ordinanza da parte dell'amministrazione di Baceno.
Secondo il Comitato Tutela Devero e altre Associazioni in una Zona di Protezione Speciale non è stata effettuata correttamente la necessaria Valutazione di incidenza ambientale e quindi il progetto non poteva essere autorizzato prima dell’analisi ed esclusione di conseguenze negative su specie e habitat protetti.
Per questo Comitato e altre Associazioni a maggio hanno presentato un ricorso al TAR del Piemonte. Quando nonostante il ricorso pendente, sono stati assegnati e avviati i lavori, le Associazioni hanno richiesto di sospenderli per poter prima confrontarsi di fronte ai giudici e il TAR ha accolto le tesi delle Associazioni, ordinando la sospensione dei lavori fino a un confronto in aula, che si terrà a novembre 2024.
Dieci chiarimenti:
1 – La motivazione della nostra azione è data dal particolare pregio delle aree interessate: il Devero è parte di un Sito della “rete Natura 2000”, un progetto della comunità europea “per tutelare aree che rivestono un’importanza cruciale per una serie di specie o tipi di habitat elencati nelle direttive Habitat e Uccelli e sono ritenute di rilevanza unionale perché sono in pericolo, vulnerabili, rare, endemiche…”. “In aree protette, con habitat e specie di interesse prioritario, (come quelle presenti nell’area in questione) l’ambiente non può essere modificato se non per gravi motivi di salute dell’uomo o sicurezza pubblica, previa un’indagine rigorosa (la Valutazione di Incidenza Ambientale), aperta a confronto pubblico” “...La valutazione d’incidenza ambientale, prevista dall’art. 6, commi 3 e 4 della Direttiva Habitat, è una procedura che ha lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti, gli habitat e le specie di interesse comunitario. Devono essere oggetto di valutazione d’incidenza tutti i piani, progetti o interventi non direttamente connessi e necessari alla gestione di un sito (SIC, ZPS o ZSC), che possano avere incidenze significative sulla sua integrità e sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario in esso presenti…”
2 – Qui l’Ente Gestore delle Aree Protette propone un progetto in un territorio identificato “come un comprensorio di eccellenza (…), tanto da poter essere definito come "Alta Ossola Bike Arena" Nello stesso Sito Natura 2000 ha progettato altri percorsi che coinvolgono medesimi habitat e specie protette. L’Ente si impegna anche “alla pubblicità dell’itinerario mediante la redazione di strumenti informatici e cartacei da distribuire (…) e pubblicati sui siti internet…” Il progetto dunque promuove la frequentazione da parte di ciclisti in questa area preziosa e fragile. Fonte: Allegato 3 al progetto – Modello di Convenzione per la gestione e manutenzione dell’infrastruttura.
3- Il ricorso è stato presentato perché la necessaria Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) è stata redatta senza rispettare i requisiti richiesti dall’Unione Europea: il TAR ha accolto le ragioni delle Associazioni.
4 – Contestare il ricorso perché si ritiene che il progetto sia utile o ben fatto non ha senso: il progetto, a prescindere dal parere che se ne vuole dare, va comunque valutato secondo la normativa.
5- Non sta ai proponenti, né alle Associazioni o al CAI stabilire il grado di impatto di un intervento in un’area protetta. Affermazioni del tipo: “non ci sembra che sia un impatto importante”, oppure “il progetto è utile” non hanno valore scientifico.
6- In un’area nell’ambito della Rete europea Natura 2000, la Valutazione di Incidenza Ambientale relativa (esclusi interventi per la conservazione) è un obbligo di legge e le linee guida sono parte integrante della legislazione. Non si tratta di questioni di lana caprina o di cavilli: solo una VIncA col necessario rigore scientifico può escludere il rischio di danno ad habitat e specie e quindi fornire gli elementi per ammettere o meno l’intervento. I protocolli servono a evitare valutazioni non conformi agli standard richiesti dall'Unione Europea per garantire la conservazione del patrimonio di biodiversità, degli equilibri ecologici e degli habitat.
7- Ogni progetto deve tener conto degli altri progetti o interventi già in essere o in programmazione, in modo da sommare gli effetti di tutti gli interventi nel loro complesso. Attualmente nello stesso sito Natura 2000 sono stati realizzati, in atto e in programma numerosi interventi: gli effetti sul sito protetto devono essere analizzati e valutati nel loro complesso.
8- La normativa dice chiaramente che, in mancanza di dati scientificamente inoppugnabili che escludano effetti negativi su habitat e specie, il progetto NON può essere realizzato. Vale il principio di precauzione.
9- Un progetto molto simile di percorso ciclo-escursionistico in area protetta è stato recentemente respinto dal Servizio tecnico del Parco Nazionale della Val Grande, il quale, a valle del percorso di consultazione pubblica e dopo avere verificato la possibilità di potenziali danni ad habitat e specie, come prevede la normativa si è avvalso del principio di precauzione.
10- Alcuni membri delle associazioni ricorrenti sono stati minacciati, nelle loro persone e nei loro beni personali, rendendo più problematico apparire in pubblico. Le minacce sono state segnalate alle autorità competenti.